| L'Accordo interconfederale siglato il 3 settembre 1996
tra Cgil, Cisl, Uil, Casa, Claai, Cna e Confartigianato, in applicazione
dell'Art.18 comma 4 e dell'art.20 del D.Lgs.626/94, va indubbiamente letto
nel senso di una comune attenzione delle parti nei confronti delle specificità
delle aziende artigiane impegnate ad attuare le complesse innovazioni introdotte
dalle nuove norme di prevenzione. Quel che ha accomunato, inoltre, le Organizzazioni
sindacali e le Associazioni artigiane è stata la volontà di dare un segnale
alle istituzioni, rispetto alla necessità di sostenere la "modernizzazione",
imposta dalle norme comunitarie, attuando scelte organizzative e relazionali
non penalizzanti, dal punto di vista dei costi, bensì piuttosto di sostegno
nei confronti degli imprenditori artigiani.
D'altronde l'intero iter contrattuale testimonia come gli orientamenti
delle parti sono nati autonomamente, frutto semmai più dell'influenza
della cultura comunitaria e delle relazioni sindacali preesistenti che
dell'imposizione da parte della norma nazionale.
La prima fase contrattuale, preliminare al recepimento della Direttiva
89/391 Cee, si è svolta, infatti, nell'inverno'93 e si è conclusa con
un primo Accordo, nell'aprile dello stesso anno, che ha definito, sin
da allora, la disponibilità delle parti a costituire un sistema di rappresentanza
specifica con caratteristiche del tutto peculiari. L'accordo prevedeva,
infatti, l'istituzione del Rappresentante per la sicurezza a livello territoriale
(Rlst), per le aziende con meno di 15 dipendenti, e la costituzione di
Organismi bilaterali con compiti di supporto nei confronti dell'Rlst ma
anche dell'imprenditore, per quanto riguarda l'esercizio dei diritti di
informazione, formazione e consultazione. All'Accordo ha fatto riferimento
il legislatore nel formulare gli articoli relativi al Capo V "Consultazione
e partecipazione dei lavoratori" del D.Lgs.626/94. Analogamente la
nuova norma, con l'art. 20, ha fornito la base giuridica, definendone
le funzioni minime, per la costituzione degli Organismi bilaterali tra
le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali cui già si faceva
riferimento nell'Accordo interconfederale del ‘93, organismi che costituiscono,
insieme alla figura del rappresentante per la sicurezza territoriale,
l'asse portante del nuovo sistema di relazioni in materia di prevenzione
dei rischi lavorativi.
L'Accordo siglato dalle parti a livello nazionale nel settembre '96 ha
concluso la lunga stagione contrattuale ed ha dato il via alla fase della
piena applicazione delle intese a seguito della definizione, a livello
regionale, delle procedure attuative che rendono praticabile il sistema.
I 17 accordi regionali stipulati, ad oggi, in: Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli V.G., Lazio, Liguria, Lombardia,
Piemonte, Puglia, Marche, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, sono la
garanzia che la scelta fatta dalle parti a livello nazionale e l'impegno
assunto a sostenere le imprese artigiane - nel difficile compito di introdurre
nel proprio sistema di gestione aziendale anche il sistema di valutazione
e gestione dei rischi - è condivisa dalle parti che a livello regionale
e territoriale attuano e gestiscono il sistema di relazioni in materia
di salute e sicurezza.
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