Ambiente e Sicurezza
L'Accordo interconfederale siglato il 3 settembre 1996 tra Cgil, Cisl, Uil, Casa, Claai, Cna e Confartigianato, in applicazione dell'Art.18 comma 4 e dell'art.20 del D.Lgs.626/94, va indubbiamente letto nel senso di una comune attenzione delle parti nei confronti delle specificità delle aziende artigiane impegnate ad attuare le complesse innovazioni introdotte dalle nuove norme di prevenzione. Quel che ha accomunato, inoltre, le Organizzazioni sindacali e le Associazioni artigiane è stata la volontà di dare un segnale alle istituzioni, rispetto alla necessità di sostenere la "modernizzazione", imposta dalle norme comunitarie, attuando scelte organizzative e relazionali non penalizzanti, dal punto di vista dei costi, bensì piuttosto di sostegno nei confronti degli imprenditori artigiani.

D'altronde l'intero iter contrattuale testimonia come gli orientamenti delle parti sono nati autonomamente, frutto semmai più dell'influenza della cultura comunitaria e delle relazioni sindacali preesistenti che dell'imposizione da parte della norma nazionale.

La prima fase contrattuale, preliminare al recepimento della Direttiva 89/391 Cee, si è svolta, infatti, nell'inverno'93 e si è conclusa con un primo Accordo, nell'aprile dello stesso anno, che ha definito, sin da allora, la disponibilità delle parti a costituire un sistema di rappresentanza specifica con caratteristiche del tutto peculiari. L'accordo prevedeva, infatti, l'istituzione del Rappresentante per la sicurezza a livello territoriale (Rlst), per le aziende con meno di 15 dipendenti, e la costituzione di Organismi bilaterali con compiti di supporto nei confronti dell'Rlst ma anche dell'imprenditore, per quanto riguarda l'esercizio dei diritti di informazione, formazione e consultazione. All'Accordo ha fatto riferimento il legislatore nel formulare gli articoli relativi al Capo V "Consultazione e partecipazione dei lavoratori" del D.Lgs.626/94. Analogamente la nuova norma, con l'art. 20, ha fornito la base giuridica, definendone le funzioni minime, per la costituzione degli Organismi bilaterali tra le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali cui già si faceva riferimento nell'Accordo interconfederale del ‘93, organismi che costituiscono, insieme alla figura del rappresentante per la sicurezza territoriale, l'asse portante del nuovo sistema di relazioni in materia di prevenzione dei rischi lavorativi.
L'Accordo siglato dalle parti a livello nazionale nel settembre '96 ha concluso la lunga stagione contrattuale ed ha dato il via alla fase della piena applicazione delle intese a seguito della definizione, a livello regionale, delle procedure attuative che rendono praticabile il sistema.

I 17 accordi regionali stipulati, ad oggi, in: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli V.G., Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Marche, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, sono la garanzia che la scelta fatta dalle parti a livello nazionale e l'impegno assunto a sostenere le imprese artigiane - nel difficile compito di introdurre nel proprio sistema di gestione aziendale anche il sistema di valutazione e gestione dei rischi - è condivisa dalle parti che a livello regionale e territoriale attuano e gestiscono il sistema di relazioni in materia di salute e sicurezza.



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