PROCEDURA PER IL RIMBORSO
DI SOMME NON DOVUTE ALL’E.B.N.A.
PER DUPLICAZIONE O ERRONEITA’ DEI VERSAMENTI
I datori di lavoro che versano direttamente o tramite
gli intermediari abilitati i contributi obbligatori e quelli dovuti
alla bilateralità possono talvolta trovarsi in situazione
di credito nei confronti dell’E.B.N.A. per aver versato le
medesime somme più volte allo stesso titolo ovvero per aver
versato somme dovute ad altro titolo e non spettanti alla bilateralità.
In tali casi i datori di lavoro interessati debbono
inviare all’E.B.N.A. - Ente Bilaterale Nazionale Artigianato
al suo domicilio in Roma, Via Santa Croce in Gerusalemme, 63, 00185,
una richiesta di rimborso sottoscritta in originale (non autenticata)
dal rappresentante legale dell’impresa, specificando:
- la tipologia di versamento indebito (duplicazione
di versamento con causale “EBNA”, versamento ad altro
titolo effettuato con causale “EBNA”, ecc.),
- l’importo del credito per cui si
chiede il rimborso,
- il periodo di competenza per il quale sono state
versate le somme,
- la dichiarazione di tempestivo adempimento dell’obbligo
contributivo, nei casi di duplicazione di pagamento,
- indicazione delle coordinate bancarie (IBAN)
ai fini del rimborso,
e dovranno allegare alla richiesta la seguente documentazione:
- fotocopia del modello F 24 dell’erroneo
versamento,
- fotocopia del modello UNIEMENS dell’erroneo
versamento, nonché, nei casi di duplicazione di pagamento,
- fotocopia del modello F 24 dimostrante l’esatto
adempimento,
- fotocopia del modello UNIEMENS dimostrante
l’esatto adempimento.
Non è possibile, così come chiarito
dalla Direzione Generale dell’I.N.P.S. con circolare n.
39 del 22.02.2011, portare a conguaglio i predetti crediti nei
confronti dell’E.B.N.A. con debiti per partite correnti.
In tali casi, il datore di lavoro potrà avvalersi della
sopra descritta procedura di richiesta di rimborso diretta all’Ente
Bilaterale Nazionale. Non è quindi
ammesso il recupero di questi importi in F24, né diminuendo
il versamento relativo a un debito corrente né effettuando
una compensazione esterna nella delega di versamento fra eccedenza
pregressa e debito corrente.
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