PROCEDURA PER IL RIMBORSO
DI SOMME NON DOVUTE ALL’E.B.N.A.
PER VERSAMENTI ERRONEI, DUPLICATI O INDEBITI
I datori di lavoro che versano direttamente o tramite
gli intermediari abilitati i contributi obbligatori e quelli dovuti
alla bilateralità possono talvolta trovarsi in situazione
di credito nei confronti dell’E.B.N.A. per aver effettuato
versamenti erronei, duplicati o indebiti.
In tali casi i datori di lavoro interessati debbono
inviare all’E.B.N.A. - Ente Bilaterale Nazionale Artigianato
al suo domicilio in Roma, Via Santa Croce in Gerusalemme, 63, 00185,
una richiesta di rimborso sottoscritta in originale (non autenticata)
dal rappresentante legale dell’impresa, specificando:
- la tipologia di versamento: duplicazione di versamento
con causale “EBNA”, versamento effettuato con erronea
causale “EBNA” anziché ad altro titolo (ad
esempio “DM10”), inesistenza dell’obbligazione
di versamento,
- l’importo del credito per cui si chiede
il rimborso,
- il periodo di competenza per il quale sono state
versate le somme,
- la dichiarazione di esatto adempimento dell’obbligo
contributivo, nei casi di duplicazione di versamento ovvero di
versamento dovuto ad altro titolo ma effettuato con erronea causale
“EBNA”,
- indicazione delle coordinate bancarie (IBAN),
l’intestazione del c/c bancario e un recapito telefonico,
e dovranno allegare alla richiesta la seguente documentazione:
- fotocopia del modello F 24 del versamento,
- fotocopia del modello UNIEMENS del versamento,
- nonché, nei casi di duplicazione di pagamento
ovvero di versamento dovuto ad altro titolo ma effettuato con
erronea causale “EBNA”, le fotocopie dei modelli F
24 e UNIEMENS dimostranti l’esatto adempimento
- per le imprese che versano nella Regione Veneto
fotocopia del modello B01 relativo alle quote stabilite dalla
contrattazione di livello regionale.
Non è possibile, così come chiarito
dalla Direzione Generale dell’I.N.P.S. con circolare n. 39
del 22.02.2011, portare a conguaglio i predetti crediti nei confronti
dell’E.B.N.A. con debiti per partite correnti. In altre parole,
non è ammesso il recupero dei predetti importi nel modello
F 24 né diminuendo il versamento relativo ad un debito corrente,
né effettuando una compensazione esterna nella delega di
versamento fra eccedenza pregressa e debito corrente. In tali casi,
il datore di lavoro potrà avvalersi della sopra descritta
procedura di richiesta di rimborso diretta all’Ente Bilaterale
Nazionale.
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