PROCEDURA PER IL RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE ALL’E.B.N.A.
PER VERSAMENTI ERRONEI, DUPLICATI O INDEBITI

I datori di lavoro che versano direttamente o tramite gli intermediari abilitati i contributi obbligatori e quelli dovuti alla bilateralità possono talvolta trovarsi in situazione di credito nei confronti dell’E.B.N.A. per aver effettuato versamenti erronei, duplicati o indebiti.

In tali casi i datori di lavoro interessati debbono inviare all’E.B.N.A. - Ente Bilaterale Nazionale Artigianato al suo domicilio in Roma, Via Santa Croce in Gerusalemme, 63, 00185, una richiesta di rimborso sottoscritta in originale (non autenticata) dal rappresentante legale dell’impresa, specificando:

  • la tipologia di versamento: duplicazione di versamento con causale “EBNA”, versamento effettuato con erronea causale “EBNA” anziché ad altro titolo (ad esempio “DM10”), inesistenza dell’obbligazione di versamento,
  • l’importo del credito per cui si chiede il rimborso,
  • il periodo di competenza per il quale sono state versate le somme,
  • la dichiarazione di esatto adempimento dell’obbligo contributivo, nei casi di duplicazione di versamento ovvero di versamento dovuto ad altro titolo ma effettuato con erronea causale “EBNA”,
  • indicazione delle coordinate bancarie (IBAN), l’intestazione del c/c bancario e un recapito telefonico,

e dovranno allegare alla richiesta la seguente documentazione:

  • fotocopia del modello F 24 del versamento,
  • fotocopia del modello UNIEMENS del versamento,
  • nonché, nei casi di duplicazione di pagamento ovvero di versamento dovuto ad altro titolo ma effettuato con erronea causale “EBNA”, le fotocopie dei modelli F 24 e UNIEMENS dimostranti l’esatto adempimento
  • per le imprese che versano nella Regione Veneto fotocopia del modello B01 relativo alle quote stabilite dalla contrattazione di livello regionale.

Non è possibile, così come chiarito dalla Direzione Generale dell’I.N.P.S. con circolare n. 39 del 22.02.2011, portare a conguaglio i predetti crediti nei confronti dell’E.B.N.A. con debiti per partite correnti. In altre parole, non è ammesso il recupero dei predetti importi nel modello F 24 né diminuendo il versamento relativo ad un debito corrente, né effettuando una compensazione esterna nella delega di versamento fra eccedenza pregressa e debito corrente. In tali casi, il datore di lavoro potrà avvalersi della sopra descritta procedura di richiesta di rimborso diretta all’Ente Bilaterale Nazionale.

 

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