PROCEDURA PER IL RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE ALL’E.B.N.A.
PER VERSAMENTI ERRONEI, DUPLICATI O INDEBITI

I datori di lavoro che versano direttamente o tramite gli intermediari abilitati i contributi obbligatori e quelli dovuti alla bilateralità possono talvolta trovarsi in situazione di credito nei confronti dell’E.B.N.A. per aver effettuato versamenti erronei, duplicati o indebiti.

In tali casi i datori di lavoro interessati debbono inviare all’Ente Bilaterale Regionale competente per territorio, una richiesta di rimborso sottoscritta in originale (non autenticata) dal rappresentante legale dell’impresa (MODULO Richiesta >>),

e dovranno allegare alla richiesta la seguente documentazione:

  • fotocopia del documento di identità;
  • fotocopia del modello F 24 del versamento*/**,
  • fotocopia del modello UNIEMENS o Attestazione della Denuncia Contributiva del periodo di riferimento del versamento,
  • per le imprese che versano nella Regione Veneto fotocopia del modello B01 relativo alle quote stabilite dalla contrattazione di livello regionale.

Resta invariata la procedura di rimborso degli importi relativi alle quote RLST le cui domande, in base all’Accordo Interconfederale 23 dicembre 2010, devono continuare ad essere inoltrate all’Ente Regionale di Competenza.

Non è possibile, così come chiarito dalla Direzione Generale dell’I.N.P.S. con circolare n. 39 del 22.02.2011, portare a conguaglio i predetti crediti nei confronti dell’E.B.N.A. con debiti per partite correnti. In altre parole, non è ammesso il recupero dei predetti importi nel modello F 24 né diminuendo il versamento relativo ad un debito corrente, né effettuando una compensazione esterna nella delega di versamento fra eccedenza pregressa e debito corrente. In tali casi, il datore di lavoro potrà avvalersi della sopra descritta procedura di richiesta di rimborso diretta all’Ente Bilaterale Regionale.

Si rammenta a tutti i datori di lavoro che non aderiscono alla Bilateralità pur applicando il CCNL dell’Artigianato che sono tenuti a versare il contributo E.A.R. pari a € 25,00 mensili al lavoratore per 13 mensilità nonché all’erogazione diretta di prestazioni equivalenti a quelle erogate dalla bilateralità Regionale.

* In caso di duplicazione del versamento inserire entrambi gli F24 ( è possibile fare richiesta di accredito dell’importo ad altra mensilità qualora la procedura dell’EBR lo preveda);
** In caso di Contributi Obbligatori (Es. DM10): per questa tipologia di versamento errato l’Ente è obbligato a restituire l’importo intero, si richiede pertanto di accertarsi di aver versato la quota spettante al suddetto Ente riferita al periodo di competenza per il quale si chiede il rimborso. Qualora il versamento sia mancante e l’Azienda aderisca alla Bilateralità, l’importo della quota va versato su F24 in un rigo separato specificando il periodo di competenza corretto. Tale versamento va allegato alla richiesta di rimborso, insieme alla restante documentazione richiesta.


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