PROCEDURA PER IL RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE ALL’E.B.N.A.
PER VERSAMENTI ERRONEI, DUPLICATI O INDEBITI
I datori di lavoro che versano direttamente o tramite
gli intermediari abilitati i contributi obbligatori e quelli dovuti
alla bilateralità possono talvolta trovarsi in situazione
di credito nei confronti dell’E.B.N.A. per aver effettuato
versamenti erronei, duplicati o indebiti.
In tali casi i datori di lavoro interessati debbono
inviare all’Ente
Bilaterale Regionale competente per territorio,
una richiesta di rimborso sottoscritta in originale (non autenticata)
dal rappresentante legale dell’impresa (MODULO
Richiesta >>),
e dovranno allegare alla richiesta la seguente documentazione:
- fotocopia del documento di identità;
- fotocopia del modello F 24 del versamento*/**,
- fotocopia del modello UNIEMENS o Attestazione
della Denuncia Contributiva del periodo di riferimento del versamento,
- per le imprese che versano nella Regione Veneto
fotocopia del modello B01 relativo alle quote stabilite dalla
contrattazione di livello regionale.
Resta invariata la procedura di rimborso degli importi
relativi alle quote RLST
le cui domande, in base all’Accordo
Interconfederale 23 dicembre 2010, devono continuare
ad essere inoltrate all’Ente Regionale di Competenza.
Non è possibile, così come chiarito
dalla Direzione Generale dell’I.N.P.S. con circolare n. 39
del 22.02.2011, portare a conguaglio i predetti crediti nei confronti
dell’E.B.N.A. con debiti per partite correnti. In altre parole,
non è ammesso il recupero dei predetti importi nel modello
F 24 né diminuendo il versamento relativo ad un debito corrente,
né effettuando una compensazione esterna nella delega di
versamento fra eccedenza pregressa e debito corrente. In tali casi,
il datore di lavoro potrà avvalersi della sopra descritta
procedura di richiesta di rimborso diretta all’Ente Bilaterale
Regionale.
Si rammenta a tutti i datori di lavoro che
non aderiscono alla Bilateralità
pur applicando il CCNL dell’Artigianato che sono tenuti a
versare il contributo E.A.R. pari a
€ 25,00 mensili al lavoratore per 13 mensilità nonché
all’erogazione diretta di prestazioni
equivalenti a quelle erogate dalla bilateralità Regionale.
* In caso di duplicazione
del versamento inserire entrambi gli F24 ( è
possibile fare richiesta di accredito dell’importo ad altra
mensilità qualora la procedura dell’EBR lo preveda);
** In caso di Contributi Obbligatori
(Es. DM10): per questa tipologia di versamento errato
l’Ente è obbligato a restituire l’importo intero,
si richiede pertanto di accertarsi di aver versato la quota spettante
al suddetto Ente riferita al periodo di competenza per il quale
si chiede il rimborso. Qualora il versamento sia mancante e l’Azienda
aderisca alla Bilateralità, l’importo della quota va
versato su F24 in un rigo separato specificando il periodo di competenza
corretto. Tale versamento va allegato alla richiesta di rimborso,
insieme alla restante documentazione richiesta.
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