Le Parti Sociali Nazionali dell’Artigianato Confartigianato Imprese, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI, CGIL, CISL e UIL, con l’obiettivo di potenziare il sistema del welfare contrattuale per i lavoratori del comparto, hanno previsto la contrattualizzazione del diritto alle prestazioni erogate dalla bilateralità nazionale, regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Il Sistema della Bilateralità coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni artigiane di categoria e che adottano i CCNL dell’Artigianato ed eroga prestazioni indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore.
L’impresa aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo nei confronti dei lavoratori. Dal 1° luglio 2010, la riscossione dei contributi alla bilateralità avviene tramite F24 evidenziando il codice tributo “EBNA”.
Dal 1° Gennaio del 2016 il versamento ad EBNA comprende il contributo ad FSBA ed composto da una quota fissa pari ad euro 7,65 ed una quota variabile pari allo 0,45% dell’imponibile previdenziale a carico delle imprese. Dal 1° Luglio 2016 tale aliquota è incrementata di un’ulteriore quota dello 0,15% a carico dei lavoratori con trattenuta in busta paga.
Accordo Interconfederale 10/12/2015
Sono escluse dal versamento le imprese edili, sono altresì esclusi i rapporti di lavoro non subordinato: i co.co.pro, gli stage/tirocini, dirigenti e tutti i lavoratori che non rientrano nella fattispecie di dipendenti.
Le attività del Sistema Bilaterale riguardano:
- Rappresentanza sindacale
- Rappresentante territoriale sicurezza e formazione sicurezza
- Ente Bilaterale Nazionale
- Rappresentanza imprese
Le prestazioni
Le prestazioni presenti nei sistemi della bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale e normativo di ogni singolo lavoratore. In ragione di ciò a far data dal 1° gennaio 2016 le imprese aderenti all’EBNA, ai sensi dell’art. 2 dello Statuto EBNA e dell’art. 1 comma 2 dello Statuto FSBA sono associate al Fondo di Solidarietà al fine di usufruire delle prestazioni di cui all’art. 27 del D.lgs 148/2015.
Il suddetto Fondo, in conformità agli Accordi Interconfederali del 10/12/2015 e 11/01/2016 ed a quanto previsto dallo Statuto, ha lo scopo di erogare prestazioni di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro a tutti i lavoratori dipendenti dell’artigianato e delle imprese che applicano i contratti collettivi di lavoro sottoscritti tra le Parti, non soggetti alla normativa in materia di integrazione salariale, indipendentemente dai requisiti dimensionali dell’impresa, nei casi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.