Le conseguenze delle sentenze dipendono, a volte, più da come esse vengono percepiti che da come esse incidono effettivamente sulla realtà. E’ il caso della recente sentenza del TAR Lazio del 24.12.2020. È noto che alcuni datori di lavoro artigiani non iscritti alla nostra bilateralità, dopo aver richiesto le prestazioni di sostegno al reddito relative all’emergenza da Covid-19, hanno citato in giudizio FSBA – unitamente ad EBNA e ad alcuni enti bilaterali regionali – chiedendo che fosse accertata l’inesistenza di un loro obbligo di iscrizione e di versamento della relativa contribuzione. In particolare, hanno richiesto al TAR l’annullamento di una serie di atti adottati da FSBA, dell’accordo interconfederale del 26 febbraio 2020, nonché di ogni altro atto che potesse essere, anche solo potenzialmente, lesivo dei loro interessi. FSBA e gli enti bilaterali si sono costituiti in giudizio contestando la fondatezza delle argomentazioni e delle domande proposte dalle aziende non iscritte. Il contenzioso è stato deciso con sentenza n. 13692/2020, depositata il 24 dicembre 2020, con cui il TAR Lazio ha stabilito un serie di punti che non si leggono nelle notizie che circolano in queste ore.  Il giudice amministrativo si è dichiarato non competente a decidere – e, quindi, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai datori di lavoro non iscritti – in merito alla questione relativa all’ordinario obbligo contributivo nei confronti di FSBA. Sono, pertanto, senza fondamento le ricostruzioni di stampa secondo cui il TAR Lazio si sarebbe espresso nel senso dell’insussistenza di un generale obbligo di versamento della contribuzione a FSBA. La questione non è stata affrontata nella sentenza perché essa non è assolutamente di competenza del TAR Lazio, ma – come indicato in sentenza – del giudice del lavoro. Di qui si possono comprendere alcune conseguenze. La prima: all’assenza di un obbligo specifico di contribuzione a favore di FSBA, in relazione alle prestazioni legate in modo specifico all’emergenza da Covid-19, corrisponde, invece, un obbligo generale di contribuzione secondo quanto dispone il d.lgs. 148/15. Il TAR Lazio rileva ciò che già era noto: le integrazioni speciali da Covid-19 non sono basate sulla contribuzione previdenziale, ma sulla fiscalità generale. Ed è qui il punto centrale: il TAR Lazio non ammette in questo modo alcuna forma di irregolarità contributiva per le normali prestazioni di sostegno al reddito che FSBA eroga ex d.lgs. 148/15. La seconda conseguenza: l’obbligo di iscrizione a FSBA per accedere alle prestazioni relative all’emergenza da Covid-19 deve essere inteso quale adempimento formale, cioè quale accesso in modalità telematica alla piattaforma per la presentazione delle istanze. Con altre parole: il datore di lavoro artigiano si iscrive in ogni caso a FSBA e adempie l’obbligazione contributiva normale prevista dalla legge. Punto. 

Insomma, il modo in cui raccontiamo o ci lasciamo raccontare gli effetti di una sentenza ha ahinoi esiti cruciali sulle decisioni che alcuni datori di lavoro stanno erroneamente prendendo in questi giorni. La sentenza del TAR Lazio, più o meno consapevolmente, permette a alcuni di chiudere gli occhi per dare ascolto a una narrativa che oggi fa comodo, ma domani potrebbe causare problemi gestionali importanti. Prima o poi, si è costretti a fare i conti con la realtà che è assai diversa da quella raccontata. Si scoprirà che i datori di lavoro artigiani inadempienti non sono stati autorizzati in alcun modo dal TAR Lazio a essere ancora inadempienti. Si scoprirà che l’obbligo di contribuzione è stato fissato nel 2015 e poi confermato ancora nel 2020 da una legislazione tanto farraginosa quanto chiara sul punto. Il 2021 sarà un anno terribile che avrà conseguenze di lungo termine per i datori di lavoro artigiani che decidono di restare inadempienti verso FSBA. Quale percezione del reale tali datori di lavoro hanno? Quale decisione prenderanno? La realtà coinciderà con i fatti raccontati e le sentenze saranno lette per quello che effettivamente dispongono.